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Collaborazione con l’OFS
17. Per
favorire una più stretta ed intesa comunione con l’OFS
i consigli Gi.Fra. di ogni grado designino un proprio rappresentante,
possibilmente " professo", presso la fraternità
OFS e chiedano a questa, un professo suo delegato presso la
fraternità giovanile.
Il delegato OFS ha diritto di voto nel consiglio della Gi.Fra
cui partecipa.
Organismi.
18.
Gli organismi attraverso i quali la Fraternità esprime
la propria funzionalità sono: l’Assemblea, il
Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene alla parte
spirituale, l’Assistente.Il funzionamento di tali organi
è regolato da norme specifiche.
L’Assemblea.
19. L’Assemblea,
detta anche Congresso o Capitolo, è l’organo
rappresentativo della base con potere legislativo e deliberativo.
A livello nazionale è convocata con
almeno cinquanta giorni di anticipo, a livello regionale con
almeno venti giorni, a livello locale con almeno dieci giorni.
L'Assemblea naz.le è composta dai consiglieri naz.li
in carica, nonché dai Presidenti ed Assistenti regionali
(=provinciali), più un eletto dall’Assemblea
reg.le (=prov.le) per ogni dieci (e frazione) Fraternità
locali della regione (=provincia religiosa) da rappresentare.
L'Assemblea regionale (=prov.le) è formata dai consiglieri
reg.li (=prov.li) in carica, oltre che da tutti i presidenti
ed assistenti locali, più, se si ritiene opportuno,
un congruo numero di rappresentanti stabiliti dal consiglio
reg.le (=prov.le) ed eletti dalla base. L'Assemblea locale
è formata da tutti i membri effettivi della fraternità
più l'Assistente della Gi.Fra. ed il delegato OFS.
Alle rispettive assemblee partecipano anche i Presidenti e
gli Assistenti OFS (o loro delegati).
20.
L'Assemblea naz.le si riunisce ordinariamente almeno una volta
ogni tre mesi; la reg.le almeno una volta all’anno;
la locale almeno due volte al mese.
Straordinariamente l’assemblea di qualsiasi grado, si
riunisce ogni qual volta il consiglio rispettivo lo ritenga
opportuno, oppure allorché un terzo dei membri dell’assemblea
ne faccia richiesta con una mozione scritta.
21.
L'Assemblea ha l'obbligo, in armonia con le indicazioni e
decisioni di quella di grado superiore, di:
A. provvedere allo studio dei problemi di
notevole importanza spirituale, sociale e temporale della
fraternità e prendere decisioni in merito;
B .programmare le varie attività
C. procedere alla nomina dei presidenti e
consiglieri rispettivi secondo le norme più sotto espresse;
D. determinare i contributi per il finanziamento
delle varie attività.
Il Consiglio.
22.
Il Consiglio è l’organo esecutivo delle decisioni
e delle direttive della propria assemblea e di quella di grado
superiore, e assicura il regolare funzionamento della Fraternità.
In particolare il suo compito è:
A. animare e coordinare le attività
della fraternità;
B.indire corsi di aggiornamento, di studio,
di esercizi spirituali, convegni, raduni e simili iniziative;
C. curare la formazione dei dirigenti e degli
animatori;
D. interessarsi della stampa e degli altri
mezzi di comunicazione sociale;
E. discutere ed approvare la relazione annuale
preparata dal presidente;
F. animare e stimolare i consigli di grado
inferiore;
G. tenere vivi i rapporti ed accrescere di
continuo la collaborazione con tutta la Famiglia Francescana,
particolarmente con l’OFS, mediante programmazioni ed
iniziative comuni specie nell’ambito della Chiesa locale;
H. promuovere e curare le associazioni degli
" Araldini" in collaborazione con l’OFS, nonché
le opere missionarie e vocazionali;
I. eleggere entro sei mesi, e per il periodo
di scadenza del Consiglio, un nuovo presidente qualora quello
in carica non potesse esercitare più il proprio ufficio
per qualsiasi motivo;
L. nominare un altro consigliere, sempre
fino alla scadenza del consiglio in carica, allorché
qualcuno venisse meno per qualsiasi ragione;
M. cooptare altri consiglieri, purché
il loro numero non superi globalmente un terzo di quelli regolarmente
eletti;
N. dichiarare decaduto il presidente od il
consigliere che, senza validi motivi, sia stato assente, a
livello nazionale, per due volte consecutive, a livello regionale
(=prov.le) per tre volte consecutive.
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