IL NOSTRO VOLTO - statuto della gioventù francescana d'Italia
 

Le nostre fraternità

Lo Statuto GIFRA
 

Collaborazione con l’OFS
17. Per favorire una più stretta ed intesa comunione con l’OFS i consigli Gi.Fra. di ogni grado designino un proprio rappresentante, possibilmente " professo", presso la fraternità OFS e chiedano a questa, un professo suo delegato presso la fraternità giovanile.
Il delegato OFS ha diritto di voto nel consiglio della Gi.Fra cui partecipa.

Organismi.
18. Gli organismi attraverso i quali la Fraternità esprime la propria funzionalità sono: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente e, per quanto attiene alla parte spirituale, l’Assistente.Il funzionamento di tali organi è regolato da norme specifiche.

L’Assemblea.
19. L’Assemblea, detta anche Congresso o Capitolo, è l’organo rappresentativo della base con potere legislativo e deliberativo.
A livello nazionale è convocata con almeno cinquanta giorni di anticipo, a livello regionale con almeno venti giorni, a livello locale con almeno dieci giorni.
L'Assemblea naz.le è composta dai consiglieri naz.li in carica, nonché dai Presidenti ed Assistenti regionali (=provinciali), più un eletto dall’Assemblea reg.le (=prov.le) per ogni dieci (e frazione) Fraternità locali della regione (=provincia religiosa) da rappresentare.
L'Assemblea regionale (=prov.le) è formata dai consiglieri reg.li (=prov.li) in carica, oltre che da tutti i presidenti ed assistenti locali, più, se si ritiene opportuno, un congruo numero di rappresentanti stabiliti dal consiglio reg.le (=prov.le) ed eletti dalla base. L'Assemblea locale è formata da tutti i membri effettivi della fraternità più l'Assistente della Gi.Fra. ed il delegato OFS. Alle rispettive assemblee partecipano anche i Presidenti e gli Assistenti OFS (o loro delegati).
20. L'Assemblea naz.le si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi; la reg.le almeno una volta all’anno; la locale almeno due volte al mese.
Straordinariamente l’assemblea di qualsiasi grado, si riunisce ogni qual volta il consiglio rispettivo lo ritenga opportuno, oppure allorché un terzo dei membri dell’assemblea ne faccia richiesta con una mozione scritta.
21. L'Assemblea ha l'obbligo, in armonia con le indicazioni e decisioni di quella di grado superiore, di:
A. provvedere allo studio dei problemi di notevole importanza spirituale, sociale e temporale della fraternità e prendere decisioni in merito;
B .programmare le varie attività
C. procedere alla nomina dei presidenti e consiglieri rispettivi secondo le norme più sotto espresse;
D. determinare i contributi per il finanziamento delle varie attività.

Il Consiglio.
22. Il Consiglio è l’organo esecutivo delle decisioni e delle direttive della propria assemblea e di quella di grado superiore, e assicura il regolare funzionamento della Fraternità.

In particolare il suo compito è:
A. animare e coordinare le attività della fraternità;
B.indire corsi di aggiornamento, di studio, di esercizi spirituali, convegni, raduni e simili iniziative;
C. curare la formazione dei dirigenti e degli animatori;
D. interessarsi della stampa e degli altri mezzi di comunicazione sociale;
E. discutere ed approvare la relazione annuale preparata dal presidente;
F. animare e stimolare i consigli di grado inferiore;
G. tenere vivi i rapporti ed accrescere di continuo la collaborazione con tutta la Famiglia Francescana, particolarmente con l’OFS, mediante programmazioni ed iniziative comuni specie nell’ambito della Chiesa locale;
H. promuovere e curare le associazioni degli " Araldini" in collaborazione con l’OFS, nonché le opere missionarie e vocazionali;
I. eleggere entro sei mesi, e per il periodo di scadenza del Consiglio, un nuovo presidente qualora quello in carica non potesse esercitare più il proprio ufficio per qualsiasi motivo;
L. nominare un altro consigliere, sempre fino alla scadenza del consiglio in carica, allorché qualcuno venisse meno per qualsiasi ragione;
M. cooptare altri consiglieri, purché il loro numero non superi globalmente un terzo di quelli regolarmente eletti;
N. dichiarare decaduto il presidente od il consigliere che, senza validi motivi, sia stato assente, a livello nazionale, per due volte consecutive, a livello regionale (=prov.le) per tre volte consecutive.
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