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23. Il Consiglio
Naz.le è formato dal Presidente e da altri cinque membri
più l’Assistente;il consiglio regionale e locale
sono composti dal presidente e di un numero di membri adeguato
all’entità ed all’attività della
fraternità, più l’assistente di pari grado.
È consentita la nomina, da parte dei rispettivi consigli,
di una segreteria per il disbrigo delle pratiche ordinarie.
Ai consiglieri è affidata la promozione e la cura dei
vari settori di attività delle fraternità
24.
Il Consiglio naz.le si riunisce almeno due volte all’anno;
quello reg.le almeno tre volte; il locale almeno una volta
al mese.
25.
I consiglieri naz.li fanno parte di diritto dei consigli di
grado inferiore di propria residenza con diritto di voto.
Così intendesi per i consiglieri regionali (=prov.li).
26.
I consigli di grado superiore hanno la giurisdizione su quelli
inferiori per la soluzione dei casi che di volta in volta
si presentano.
Il Presidente.
27.
Il presidente è il responsabile di tutta l’animazione
della propria fraternità e dei vari uffici e mansioni
in ordine alla sua funzionalità.
Egli rappresenta la fraternità stessa e cura l’esecuzione
delle direttive delle assemblee e del consiglio.
È coadiuvato in tutto da un Vice, eletto tra i consiglieri,
il quale lo supplisce durante la sua assenza, salvo quanto
prescritto all’articolo 22/i.
L'Assistente spirituale.
28.
In segno di comunione con tutta la famiglia francescana, il
consiglio della Gi.Fra. richiede ai competenti superiori un
assistente che curi spiritualmente i singoli e la fraternità
tutta.
29.
Egli salvaguarda e nutre il senso ecclesiale ed il carisma
francescano, favorisce la formazione di base e specifica,
nonché la promozione globale di tutta la fraternità.
Egli fa parte di diritto dei consigli e delle assemblee di
suo grado. A livello naz.le e reg.le se possibile, insieme
con l’assistente, fanno parte dei rispettivi consigli
altri religiosi francescani, comunque non più di tre,
che si occupino specificatamente della Gi.Fra.
Nei luoghi ove non fossero presenti religiosi francescani,
il compito dell’assistenza è affidato ad altri
sacerdoti o religiosi.
Elezioni.
29.
La designazione agli incarichi di presidente e di consigliere
di qualsiasi grado avviene a mezzo di elezioni, e queste si
effettuano a scrutinio segreto.
30.
Per l'elezione del presidente e vice-presidente di qualsiasi
livello è richiesta la maggioranza assoluta dei voti
dei presenti nel primo e nel secondo scrutinio, mentre nel
terzo si procede per ballottaggio tra i due che nell’ultimo
scrutinio hanno ottenuto maggior voti. Per l'elezione a consiglieri
di qualsiasi grado è sufficiente la maggioranza relativa
dei voti dei presenti, purché i votanti non siano inferiori
ad un terzo.
31.
Con una prima votazione si eleggono i consiglieri; tra questi
poi con una successiva votazione, si elegge il presidente;
con una terza il vice-presidente, sempre tra gli eletti.
Copia del documento affermante l’avvenuta elezione,
firmata dal presidente e dal segretario dell’assemblea
elettiva, è inviata al consiglio di grado immediatamente
superiore.
32.
Le assemblee elettive, perché siano valide, oltre all’applicazione
delle presenti norme, devono essere presiedute dal presidente
di grado superiore o da un suo delegato, alla presenza dell'assistente
dello stesso livello.
Le assemblee elettive nazionali sono presiedute dai presidenti
naz.li OFS (o loro delegati).
33.
Il presidente ed i consiglieri naz.li e reg.li durano in carica
tre anni;
quelli locali due anni. I presidenti naz.li e reg.li possono
essere rieletti per un solo periodo immediatamente successivo.
34.
Il presidente nazionale e quello regionale siano " Professi".
35.
Nell’elezione del presidente e dei consiglieri locali,
hanno diritto al voto, con l'assistente, tutti i membri effettivi
della fraternità. Nell’elezione a livello regionale
hanno diritto al voto, oltre all’assistente ed i suoi
collaboratori (cfr. art. 28), tutti i membri dell’assemblea
regionale.
Parimenti avviene, in modo analogo, a livello nazionale.
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